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Scontrino telematico

Scontrino elettronico: obbligo per tutti i titolari di Partita IVA dal 2020

Ecco di seguito le diverse scadenze per i titolari di Partita IVA di adattarsi ai nuovi strumenti telematici:

  • Il 1° luglio 2019 si prevede l’inizio dell’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, cioè dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate;
  • Il 1° gennaio 2020 l’obbligo di scontrino elettronico verrà esteso a tutti i titolari di Partita IVA e sarà inoltre accompagnato dalla cosiddetta lotteria degli scontrini.

Bonus per adeguamento tecnologico dell’invio corrispettivi solo con mezzi tracciabili

L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità attuative del credito d’imposta per il 2019 e 2020

 

Venerdì 1 marzo 2019

Con provvedimento n. 49842 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’impostaper l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

L’art. 2, comma 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro (si veda “Invio obbligatorio dei corrispettivi e «lotteria degli scontrini» dal 2020” del 9 ottobre 2018).

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’art. 2, comma 6-quinquies del citato DLgs. 127/2015 (come modificato, da ultimo, dalla L. 145/2018), ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50%della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Il provvedimento in commento, in ottemperanza all’art. 2, comma 6-quinquies del DLgs. n. 127/2015, ha definito le modalità attuative dell’agevolazione.

In particolare, la citata disposizione prevede, tra l’altro, che il corrispettivo dovuto per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali debba essere pagato con modalità tracciabile. Sul punto, il provvedimento richiama gli strumenti già individuati dal provv. n. 73203/2018 (relativo al pagamento con mezzi tracciabili del carburante ai fini della detrazione/deduzione): si tratta quindi di assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

– esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita IVA;

– a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, fermo restando che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile (secondo quanto sopra precisato).

Non si applicano, per espressa disposizione, il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, previsto dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, pari a 250.000 euro, né il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, pari a 700.000 euro.

Indicazione nel quadro RU con codice F9

Quanto all’indicazione in dichiarazione, il provvedimento dispone che il credito vada indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

In particolare, il credito in esame dovrà essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI con il codice F9 (istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2019, con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta 2018/2019).

Ai fini del monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito (pari a 36,3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 195,5 milioni di euro per l’anno 2020).